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Circolare numero 7 del 27-1-2005.htm

  
Modalità di compilazione del DM10 da parte dei datori di lavoro che occupano lavoratori frontalieri svizzeri in Italia.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 27 Gennaio 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  7

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ail

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Modalità di compilazione del DM10 da parte dei datori di lavoro che occupano lavoratori frontalieri svizzeri in Italia.

 

SOMMARIO:

Nuove modalità di indicazione sul DM10 dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia ai fini dell’applicazione dell’istituto della retrocessione della contribuzione di disoccupazione da parte dell’Italia.

 

 

 

Premessa

Come noto, con legge n. 364 del 2000 è stato ratificato l’accordo tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera del 21.6.1999 (1).

L’art. 1.2 del Protocollo addizionale all’allegato II a detto Accordo ha salvaguardato l’applicazione del meccanismo di retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione contro la disoccupazione, quale disciplinato nell’Accordo fra Italia e Svizzera, firmato a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 (2).

Ai sensi dell’art. 3 dello stesso Protocollo, peraltro, il regime della retrocessione continuerà ad applicarsi comunque soltanto per una durata di 7 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo (3).

 

Pertanto, anche se l’art. 71 del regolamento comunitario n. 1408/1971 dispone che l’onere delle relative prestazioni in favore dei lavoratori frontalieri, stagionali, e assimilati ricade di solito sullo Stato di residenza, senza meccanismi di compensazione finanziaria, nei rapporti con la predetta Confederazione prevalgono sulle disposizioni generali del regolamento comunitario le disposizioni sulla retrocessione finanziaria, in quanto aventi valenza di norme speciali.

 

Ai fini dell’applicazione delle istruzioni operative di cui alla presente circolare, è opportuno richiamare quanto stabilito  dall’articolo 1/7 dell’Allegato n. 2 all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera del 21.6.1999 (1), secondo il quale è lavoratore dipendente frontaliero  “il cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana”.

Sempre a norma della stessa disposizione i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno, anche se l'Autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno.

Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica.

 

Modalità operative.

 

Ai fini di una più puntuale e tempestiva applicazione della retrocessione finanziaria dei contributi relativi all’assicurazione contro la disoccupazione versati in Italia per i predetti lavoratori, si è reso necessario predisporre un sistema di rilevazione del numero dei lavoratori attraverso il DM10.

A  tal fine, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2005”, i datori di lavoro che occupano lavoratori frontalieri svizzeri in Italia, compileranno il modello DM10/2 attenendosi alle seguenti modalità :

 

  • determineranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati in base alle caratteristiche contributive aziendali (c.s.c., c.a. e qualifica lavoratore);
  • esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi, separatamente dagli altri dipendenti, nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il  codice tipo contribuzione “18” (4) avente il nuovo significato di “lavoratori frontalieri svizzeri operanti in Italia per i quali opera la retrocessione finanziaria ”,che  sarà preceduto dal previsto codicequalificadel lavoratore e seguito dal quarto carattere ove richiesto.

In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate le caselle “numero dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”.

 

Il predetto codice dovrà essere riportato nella denuncia telematica mensile “EMens”, nel punto tipo contribuzione (circolare n. 152 del 22.11.2004).

 

 

 

                                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco

 

 

NOTE

(1) Crf. circolare n. 118 del 2002.

(2) Cfr. art. 1, legge n. 147/1997 .

(3) Cfr. circolare n. 78 del 14 aprile 2003.

(4) Il CTC “18”, antecedentemente all’emanazione del manuale di compilazione del DM10/2 (ed. luglio 2003), aveva il significato di: “lavoratori non iscritti ai Fondi di previdenza per il personale:dell’ENEL e delle aziende elettriche private; addetto ai pubblici servizi di trasporto; addetto ai pubblici servizi di telefonia; per i quali non è dovuto il contributo addizionale dello 0,30% per l’assicurazione contro la Disoccupazione (DS)